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Legge 104

Il lavoratore che sia beneficiario di L. 104 può scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del familiare disabile.

Non si tratta, però, di un diritto che spetta a prescidenre dalle esigenze contrarie del datore di lavoro; l’interesse del dipendente deve sempre bilanciarsi con quelle della produzione e la legge stabilisce che solo laddove l’Azienda dimostri (onere a carico dell’Azienda) esigenze produttive straordinarie, il lavoratore non potrà vedere riconosciuta la propria richiesta.

Il lavoratore che sia beneficiario di L. 104 non può essere trasferito senza il suo consenso.
Tuttavia, tale diritto – che non può subire limitazioni per esigenze tecnico produttive ordinarie dell’Azienda – non è tutelato ove sia accertata una incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro che si traducono in una vera e propria condizione di necessità al trasferimento (sentenza n. 15081/2015 Cassazione).

Fondo Pensione - R.I.T.A.

I requisiti per accedere alla R.I.T.A. per le forme complementari in regime di contribuzione definita sono: aver cessato l’attività lavorativa; aver compiuto almeno l’età di 61 anni e 7 mesi (62 dal 1° gennaio 2019); aver almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza; aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L’erogazione in forma di R.I.T.A. non è preclusa purché il soggetto non riprenda a lavorare. Dunque la cessazione del rapporto di lavoro deve protrarsi finché l’aderente non si trova a distanza di 5 anni dal requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

L’aderente fissa la percentuale del montante maturato da destinare alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; nel corso dell’erogazione delle rate, il montante continua ad essere gestito.
La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento sarà disinvestita, a richiesta dell’iscritto, dal/dai comparto/i attuale/i oppure dal comparto più prudente individuato dal Fondo indicato nel modulo.
Durante il periodo di erogazione di R.I.T.A. l’aderente potrà cambiare il comparto di investimento del montante residuo a ciò destinato, nel rispetto del periodo minimo di permanenza (12 mesi da uno switch all’altro).

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
Il pagamento delle rate, effettuato direttamente dal Fondo tramite bonifico bancario, è a trimestre posticipato. L’operazione di disinvestimento, se la porzione da destinare alla R.I.T.A. è allocata sui comparti in quote (c.d. ‘finanziari’), richiede al momento i seguenti passaggi amministrativi (esempio indicativo):

– Entro 30 settembre: operazione ‘pagamento’ della prima rata all’Iscritto – 10 giugno: richiesta dell’Iscritto – Entro 30 giugno: validazione richiesta con istruttoria e verifica requisiti – 31 luglio: attivazione richiesta con l’operazione ‘switch R.I.T.A.’, al fine di isolare e identificare il montante costitutivo da cui attingere per l’erogazione delle rate – 31 agosto: operazione ‘disinvestimento’ della prima rata – Entro 30 settembre: operazione ‘pagamento’ della prima rata all’Iscritto.
Nel caso di allocazione sui comparti ‘non in quote’ (c.d. ‘assicurativi’), si ricorda che le erogazioni sono rallentate rispetto all’esempio sopra riportato per ragioni non dipendenti dal Fondo, ma dai tempi di disinvestimento delle Compagnie.

Come precisato dalla COVIP, trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell’ammontare).

Pertanto, in presenza di cessione del credito e di delega al riscatto alla Finanziaria, se quest’ultima invia il conteggio estintivo dopo la richiesta della R.I.T.A., avrà diritto alla liquidazione di 1/5 dell’importo dedicato alla R.I.T.A. stessa.

No, l’erogazione della R.I.T.A. non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’aderente.

No, agli aderenti verrà data informativa su base annuale, nell’ambito della comunicazione periodica.

Si, è consentita la revoca dell’erogazione della R.I.T.A. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell’arco della partecipazione alla forma pensionistica.

Si. In caso di R.I.T.A. parziale, cioé senza destinare l’intero montante maturato, la restante porzione potrà essere alimentata regolarmente.

In caso di R.I.T.A. totale, non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Genitori - Malattia figlio

I genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro (senza retribuzione) senza limiti in presenza di malattia figlio fino ai tre anni di età; a partire dai tre anni, il diritto è di cinque (5) giorni lavorativi ogni anno.

Pur in assenza di retribuzione, le giornate di assenza sono coperte, dal punto di vista previdenziale, con contributi figurativi.

Genitori - Permessi figlio

E’ concesso un permesso ad ore dietro presentazione del certificato di vaccinazione.

Le tipologie di permesso sono le seguenti:

  • due giorni per ricovero con intervento chirurgico
  • un giorno in caso di ricovero

Genitori - Maternità

Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità (cinque mesi), la lavoratrice può scegliere di lavorare fino all’8° mese di gravidanza a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della futura mamma e del nascituro.

La durata del periodo di flessibilità può andare da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 1 mese e tale periodo può essere ridotto su richiesta della lavoratrice e anche per fatti sopravvenuti che possano mettere a rischio la salute della lavoratrice e/o del nascituro.

La futura mamma potrà richiedere di lavorare fino all’8° mese solo nel caso di:

  • gravidanza regolare al momento della richiesta;
  • non vi sia un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro;
  • siano venute meno le cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro;
  • non vi sia pericolo per la gravidanza derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro senza possibilità di spostamento o di modifica delle mansioni e/o dell’orario;
  • non vi siano controindicazioni derivanti dalle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.

Per richiedere la prenotazione della visita presso il medico aziendale occorre inviare una e-mail all’indirizzo CU714@cagroupsolutions.it almeno tre mesi prima della data presunta del parto.

Ai fini della tutela della madre e del bambino, è vietato far lavorare la lavoratrice in gravidanza nei seguenti periodi:

  • durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto (ove il parto avvenga oltre tale data, fino alla data effettiva del parto);
  • durante i tre mesi successivi al parto.

E’ possibile, fermo restando la durata complessiva del congedo (cinque mesi), posticipare la decorrenza. Vedi al riguardo la FAQ sulla ‘flessibilità del congedo di maternità‘.

Il periodo di congedo di maternità può essere anticipato nei seguenti casi:

  1. quando vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata oppure adibita ad altre mansioni.

La lavoratrice, per inoltrare la richiesta deve presentare domanda all’Ispettorato del lavoro del luogo di residenza, indicando i motivi della richiesta ed allegando ili certificato di gravidanza rilasciato dallo specialista convenzionato ed eventualmente un certificato medico rilasciato dalla ASL competente, attestando le condizioni di salute.

La retribuzione mensile, in caso di interdizione anticipata sarà pari all’80% e l’assenza comporterà la decurtazione delle festività soppresse che ricadono nel periodo di interdizione.

Permessi Lutto

In preparazione

Permessi - Altre F.A.Q.

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No, né il contratto collettivo né il contratto integrativo Cariparma prevedono tale tipologia di permesso.