Legge 106/25: nuove tutele per i fragili

by Francesco Bassi

A partire dal 1° gennaio 2026, come chiarito dalla circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito (aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi ) per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori e le lavoratrici con figli/e minorenni che presentino le stesse condizioni (affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%).  In questo caso, le 10 ore annue spettano a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio/a.

In particolare, qualora il figlio/a minore sia già titolare dell’indennità di frequenza, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto.

Per usufruire delle 10 ore di permesso occorre fare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro (secondo le modalità aziendali) con la prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata. Una volta fruito il permesso, il lavoratore/lavoratrice deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Le ore di permesso possono essere fruite solo a ore intere e non a frazioni di ora.

 

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